Statuto

 

STATUTO

 

Centro di Ricerca e Servizio

di Epidemiologia, Biostatistica e Informatica Medica (EBI)

 

 

Art. 1 – Istituzione del Centro

1. Il Centro già istituito con D.R. n. 824 del 8/2/1998 quale Centro Interdipartimentale di servizio modifica il proprio statuto in adeguamento alle disposizioni contenute nell’art. 40 dello Statuto di autonomia dell’Università Politecnica delle Marche entrato in vigore il 16/6/2012.

2. Ai sensi dell’art. 40 dello Statuto di autonomia dell’Università Politecnica delle Marche il Centro è costituito quale Centro di Ricerca e Servizio.

3. Il Centro ha sede presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica, nei locali messi a disposizione dal Dipartimento stesso.

 

Art. 2 – Scopi del Centro

Permangono gli scopi del Centro che sono:

  1. espletare funzioni di supporto scientifico e tecnologico per le attività di ricerca, di didattica e assistenziali su richiesta dei Dipartimenti, Corsi di laurea, Istituti, Scuole di Specializzazione dell’Ateneo, nonché di altre Istituzioni che si rivolgano al Centro, nei campi della statistica medica, della epidemiologia, della biostatistica, dell’informatica medica e della bioinformatica;
  2. promuovere rapporti di collaborazione e consulenza con altri organismi dell’Università Politecnica delle Marche, di altre Università o con Enti, Gruppi di ricerca, privati, esterni all’Università anche attraverso la stipula di convenzioni;
  3. diffondere le informazioni riguardanti la propria attività e promuovere iniziative scientifiche idonee allo scopo;
  4. promuovere le attività scientifiche e gli scambi culturali nei diversi settori e campi specificati al punto a. del presente articolo;
  5. svolgere compiti di collaborazione e supporto, nei campi sopra indicati, in occasione di incontri, convegni, seminari.

 

Art. 3 – Adesione al Centro

Al Centro aderiscono i seguenti Dipartimenti: Scienze Biomediche e Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Clinica, Scienze Cliniche e Molecolari, Scienze Cliniche Specialistiche e Odontostomatologiche, Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali e Ingegneria dell’Informazione.

Ciascuno di essi designa i docenti ad esso afferenti che faranno parte del Centro e, fra gli stessi, un numero variabile da 1 a quattro che andranno a comporre il Consiglio del Centro.

Al Centro possono aderire altri dipartimenti su proposta delle strutture medesime, previa approvazione da parte del Consiglio del Centro, nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento interno. Tali strutture individuano, contestualmente alla richiesta di adesione i docenti che faranno parte del Centro ed i componenti del Consiglio.

Nel caso in cui i Dipartimenti subiscano modifiche strutturali a seguito di processi di riorganizzazione, ovvero alcuni Professori o Ricercatori aderenti al Centro afferiscano a Dipartimenti diversi da quelli facenti parte del Centro medesimo, il Consiglio in carica delibera, su proposta delle strutture interessate, le modifiche conseguenti.

Le modifiche intervenute saranno formalizzate con Decreto Rettorale, senza che ciò comporti la modifica del presente Statuto.

 

Art. 4 – Durata

Il Centro ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data di emanazione del DR che approva le modifiche allo Statuto del Centro, secondo la normativa dettata dal nuovo Statuto di Autonomia dell’Università Politecnica delle Marche.

Esso può essere rinnovato con delibera del Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico previa richiesta del Consiglio del Centro.

 

Art. 5 – Organi del Centro

Sono organi del Centro:

  1. il Consiglio
  2. il Direttore.

 

Art. 6 – Consiglio

Il Consiglio è composto da uno a quattro membri designati da ciascuna struttura aderente, scelti tra i docenti aderenti al Centro.

Il Consiglio è presieduto dal Direttore.

I membri del Consiglio durano in carica un triennio accademico e sono rinnovabili.

Il Consiglio è convocato dal Direttore almeno due volte l’anno o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore.

Le riunioni del Consiglio sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche per via telematica.

Il responsabile amministrativo cui è affidata la gestione amministrativo-contabile del Centro funge da segretario verbalizzante alle riunioni del Consiglio.

 

Art. 7 –Funzioni del Consiglio

Il Consiglio:

  1. elegge al suo interno il Direttore, scelto tra i docenti di ruolo;
  2. delibera, a maggioranza dei componenti, sulle richieste di nuove adesioni;
  3. delibera sulla relazione annuale predisposta dal Direttore sull’attività svolta dal Centro;
  4. assolve tutte le funzioni demandate dal Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità ai Consigli dei Centri di Gestione;
  5. provvede agli adempimenti amministrativi in base alle normative vigenti;
  6. definisce le linee di sviluppo del Centro e i programmi di ricerca;
  7. determina i criteri di impiego delle attrezzature e dei beni e quelli di accesso ai servizi;
  8. approva il regolamento interno ed eventuali successive modifiche;
  9. propone ai competenti organi le eventuali modifiche dello Statuto del Centro.

 

Art. 8 – Il Direttore

Il Direttore del Centro è eletto dal Consiglio tra i docenti di ruolo che lo compongono ed è nominato dal Rettore. Dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto.

Il Direttore può designare, tra i docenti di ruolo appartenenti al Consiglio, un vicedirettore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di temporaneo impedimento o assenza.

Il Professore più anziano in ruolo aderente al Centro convoca le elezioni del Direttore almeno due mesi prima della scadenza del mandato o entro due mesi in caso di dimissioni o impedimento per un periodo superiore a sei mesi o altro motivo di decadenza dalla carica.

 

Art. 9 – Compiti del Direttore

Il Direttore:

  1. convoca e presiede il Consiglio e rappresenta il Centro;
  2. promuove lo sviluppo organizzativo, tecnico e scientifico;
  3. predispone gli atti necessari alla realizzazione dei programmi stabiliti dal Consiglio;
  4. in caso di necessità ed urgenza adotta provvedimenti opportuni e li sottopone per la ratifica al Consiglio nella prima riunione utile.

In particolare il Direttore:

    1. è responsabile della gestione amministrativa, patrimoniale e contabile del Centro e provvede ai relativi adempimenti secondo la normativa vigente;
    2. provvede all'esecuzione degli atti approvati dal Consiglio;
    3. cura lo svolgimento delle attività del Centro;
    4. organizza e coordina l'attività del Centro, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio, e provvede a tutti gli adempimenti connessi alla sua gestione;
    5. predispone la relazione annuale sull’attività svolta dal Centro.

 

Art. 10 – Personale

Per la propria attività il Centro si avvale del personale messo a disposizione dalle strutture aderenti al Centro. Il responsabile amministrativo del Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica, Dipartimento a cui è affidata la gestione del Centro, funge da Funzionario Amministrativo del Centro con le funzioni e i compiti previsti dal Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo.

 

Art. 11 – Dotazione Finanziaria

I mezzi per il funzionamento del Centro sono costituiti da contributi volontari delle strutture aderenti al Centro e di Enti Pubblici e Privati, secondo quanto previsto dal Regolamento Interno, nonché da proventi derivanti da contratti e da attività conto terzi.

 

Art. 12 – Gestione Amministrativo-Contabile

Al Centro si applica, con i limiti previsti dal Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità per i Centri di Ricerca e Servizio, la disciplina di gestione amministrativo contabile definita per i Centri di Gestione dal Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità stesso.

Per la gestione amministrativo-contabile si avvale del Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica.

Il Direttore del Centro assume le funzioni di Direttore del Centro di Gestione.

Il Consiglio assume le funzioni del Consiglio del Centro di Gestione.

 

Art. 13 – Risorse del Centro

Le risorse economiche e apparecchiature assegnate o acquisite dal Centro per il proprio funzionamento sono indisponibili ad altre strutture salvo diverso accordo per tutta la durata del Centro e non possono essere richieste dalle Strutture neanche in caso di recesso, salvo diverso accordo.

In caso di scioglimento del Centro, si applica il successivo art. 14.

 

Art. 14 – Scioglimento del Centro

Fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 4, il Centro si scioglie per deliberazione a maggioranza dei 2/3 del Consiglio oppure quando le adesioni, di cui all’art. 1, si riducano ad una.

Nel caso di scioglimento, i beni del Centro sono assegnati dai competenti Organi Accademici, su proposta del Consiglio del Centro.

 

Art. 15 – Modifiche Statutarie

Ogni modifica al presente Statuto dovrà essere adottata dai competenti Organi Accademici, su proposta del Consiglio del Centro.

 

Art. 16 – Rinvio a normativa Generale

Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto, al Centro si applicano lo Statuto ed i Regolamenti dell’Università Politecnica delle Marche, nonché la normativa universitaria di carattere generale.